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Regio decreto 778/1931

Art. 11 — Art, 11 Le schede, concernenti le sentenze civili, di cui al numero 2 dell'articolo 4 del presente regolament…

ELI /it/regio-decreto/1931/06/18/778/art/11parte di Regio decreto 778/1931
Art. 11. Art, 11 Le schede, concernenti le sentenze civili, di cui al numero 2 dell'articolo 4 del presente regolamento, devono essere compilate nel termine di dieci giorni da quello in cui hanno acquistato autorita' di cosa giudicata: saranno, invece, compilate nel termine di dieci giorni da quello della emissione del provvedimento o della sentenza quando si tratti degli altri provvedimenti, emessi nella materia civile, indicati nella disposizione succitata, ovvero delle sentenze o provvedimenti emessi nella materia commerciale di cui al numero 3 dello stesso articolo. Qualora un commerciante, in seguito a procedura di piccolo fallimento, debba essere considerato fallito ai termini dell'articolo 39 ultimo capoverso della legge 24 maggio 1903, n. 197, il pretore ne da' comunicazione al presidente del tribunale, che, eseguite le opportune verifiche, dispone la compilazione della scheda pel casellario

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