Regio decreto 225/1931
Art. 44 — Quando con Regio decreto sia ordinata la liquidazione di un Istituto, il Ministero, sentito il Consiglio dell…
Art. 44. Quando con Regio decreto sia ordinata la liquidazione di un Istituto, il Ministero, sentito il Consiglio della Federazione alla quale l'Istituto appartiene, nomina il liquidatore e fissa il giorno e l'ora in cui i depositanti e gli altri creditori di esso, entro 20 giorni dalla data del decreto di liquidazione, debbono adunarsi per la nomina dei membri di una Commissione di sorveglianza dei quali stabilisce il numero.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 225/1931 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.