Regio decreto 225/1931
Art. 43 — Le Federazioni debbono comunicare tempestivamente al Ministero gli ordini del giorno delle adunanze consiliar…
Art. 43. Le Federazioni debbono comunicare tempestivamente al Ministero gli ordini del giorno delle adunanze consiliari alle quali il Ministero stesso ha facolta' di fare assistere un proprio funzionario. Qualora risulti che il Consiglio di amministrazione di una Federazione abbia preso una deliberazione contraria alla legge, al presente regolamento o allo statuto federale, il Ministero promuovera' mediante decreto Ministeriale, sentito il Consiglio di Stato, l'annullamento della deliberazione medesima. Quando risulti che nel funzionamento di una Federazione si siano verificate gravi irregolarita', il Ministero ha facolta' di promuovere mediante decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Federazione e la nomina di un Commissario. In caso di urgenza, il Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste puo', con suo decreto, sospendere dall'esercizio delle proprie funzioni il Consiglio federale e affidare temporaneamente la gestione della Federazione ad un Commissario straordinario, con le stesse riforme stabilite per le Casse di risparmio e i Monti di pieta' di prima categoria dall'art. 42 della legge.
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