Regio decreto 225/1931
Art. 12 — La designazione, fatta per decreto Reale, ai sensi dell'art
Art. 12. La designazione, fatta per decreto Reale, ai sensi dell'art. 14 della legge, dell'Istituto col quale altri Istituti minori debbano essere fusi, ha carattere di obbligatorieta' anche per l'Istituto designato, che dovra' curare, entro il termine che potra' essergli assegnato dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, la esecuzione dei provvedimenti necessari per l'attuazione della fusione.
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