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Regio decreto 225/1931

Art. 11 — I provvedimenti stabiliti dagli articoli 12, 13 e 14 della legge per la fusione obbligatoria o facoltativa de…

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Art. 11. I provvedimenti stabiliti dagli articoli 12, 13 e 14 della legge per la fusione obbligatoria o facoltativa degli Istituti che abbiano rispettivamente raccolto depositi per meno di cinque milioni di lire o per meno di dieci milioni di lire si intendono applicabili anche a quegli Istituti che siano venuti o vengano a trovarsi in tali condizioni posteriormente alla data prevista nella legge e a quella dell'entrata in vigore del presente regolamento.

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