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Regio decreto 148/1931

Art. 9 — L'agente che cade ammalato deve senza indugio darne avviso al superiore immediato e contemporaneamente far ac…

ELI /it/regio-decreto/1931/01/08/148/art/9parte di Regio decreto 148/1931
Art. 9. L'agente che cade ammalato deve senza indugio darne avviso al superiore immediato e contemporaneamente far accertare la propria malattia dal medico della Cassa soccorso, colle modalita' stabilite dalla Commissione amministratrice della Cassa stessa.

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