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Regio decreto 148/1931

Art. 31 — Gli agenti collocati in aspettativa per ragioni di servizio militare, anche nella M

ELI /it/regio-decreto/1931/01/08/148/art/31parte di Regio decreto 148/1931
Art. 31. Gli agenti collocati in aspettativa per ragioni di servizio militare, anche nella M. V. S. N. e per cariche sindacali, a norma degli articoli 24 e 25, sono Ammessi, dopo ottenuto il congedo, nella posizione che avevano in precedenza o in altra equivalente, sempreche' ne facciano domanda entro un mese dal congedo o dalla cessazione della carica, conservino la idoneita' fisica richiesta dal regolamento e nel caso di servizio militare abbiano riportata la dichiarazione di buona condotta ed esibiscano il foglio matricolare. Agli agenti richiamati sotto le armi per qualsiasi motivo viene corrisposto lo stipendio o la paga, sotto deduzione dello stipendio o sussidio corrisposto dallo Stato al richiamato od alla sua famiglia. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche, nel caso di richiamo obbligatorio, ai militari della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

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