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Regio decreto 148/1931

Art. 30 — Le dimissioni volontarie devono essere presentate per inscritto: esse non hanno valore finche' non sono accet…

ELI /it/regio-decreto/1931/01/08/148/art/30parte di Regio decreto 148/1931
Art. 30. Le dimissioni volontarie devono essere presentate per inscritto: esse non hanno valore finche' non sono accettate dall'azienda; l'accettazione e' deliberata entro un mese dalla presentazione salvo che il richiedente sia incorso in mancanze per cui sia passibile della destituzione nel qual caso l'azienda ha in facolta' di sospenderle o di respingerle. L'agente dimissionario, fino a quando le sue dimissioni non siano state accettate, ha l'obbligo di continuare a prestare regolare servizio. L'azienda puo' ritenere d'ufficio come dimissionario l'agente che rifiuti di raggiungere la residenza assegnatagli, o quello che abbia perduta la cittadinanza italiana.

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