Regio decreto 148/1931
Art. 2 — Le entrate entrate della Cassa soccorso sono costituite: 1° da una ritenuta al personale della misura dell'1%…
Art. 2. Le entrate entrate della Cassa soccorso sono costituite: 1° da una ritenuta al personale della misura dell'1% dello stipendio o paga, compresi gli assegni personali e le competenze accessorie sulle quali si effettua la ritenuta per la invalidita' e vecchiaia. La ritenuta si fa con le stesse norme adottate per la invalidita' e la vecchiaia; 2° da un contributo dell'azienda nella misura del 2 % dello stipendio o paga, compresi gli assegni personali e le competenze accessorie sulle quali viene effettuata la ritenuta del personale; 3° dall'importo delle multe inflitte al personale, salvo quanto e' disposto dall'articolo seguente; 4° dal ricavo netto della vendita, quando gia' non sia destinato alla invalidita' ed alla vecchiaia del personale, degli oggetti trovati sui treni, nelle stazioni o lungo le linee e non reclamati dai proprietari in tempo utile; o dalle esazioni dei diritti di sosta sugli oggetti stessi rinvenuti; 5° dai proventi straordinari che l'azienda credesse di assegnare in tutto od in parte in favore della Cassa e dalle eventuali donazioni, lasciti, ecc.; 6° dagli interessi sui fondi.
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- D.L. 50/04 — Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti terrautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 (in S.O. n. 31, relativo alla G.U. 23/06/2017, n. 144), ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) la modifica dell'art. 2.
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