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Regio decreto 148/1931

Art. 18 — L'agente ammalato deve attenersi alle prescrizioni del proprio medico curante ed osservare le disposizioni de…

ELI /it/regio-decreto/1931/01/08/148/art/18parte di Regio decreto 148/1931
Art. 18. L'agente ammalato deve attenersi alle prescrizioni del proprio medico curante ed osservare le disposizioni del presente statuto e dei regolamenti interni della Cassa e non puo' allontanarsi dalla propria residenza senza l'autorizzazione del medico curante. All'agente che non osservi le disposizioni statutarie e regolamentari e non si attenga alle prescrizioni mediche o che con simulata malattia tenti di nuocere alla Cassa soccorso, per deliberazione della Commissione amministrativa, e' sospeso o ridotto il sussidio per tutta la durata della malattia o per parte di essa, e gli e' anche sospeso il diritto a percepire sussidi per un periodo da uno a sei mesi, a seconda dei casi, e cio' indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari. Per gli infortunati e per gli agenti in aspettativa valgono le norme di cui agli ultimi due capoversi dell'art. 24 del regolamento del personale (allegato A).

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