Regio decreto 148/1931
Art. 18 — L'agente ammalato deve attenersi alle prescrizioni del proprio medico curante ed osservare le disposizioni de…
Art. 18. L'agente ammalato deve attenersi alle prescrizioni del proprio medico curante ed osservare le disposizioni del presente statuto e dei regolamenti interni della Cassa e non puo' allontanarsi dalla propria residenza senza l'autorizzazione del medico curante. All'agente che non osservi le disposizioni statutarie e regolamentari e non si attenga alle prescrizioni mediche o che con simulata malattia tenti di nuocere alla Cassa soccorso, per deliberazione della Commissione amministrativa, e' sospeso o ridotto il sussidio per tutta la durata della malattia o per parte di essa, e gli e' anche sospeso il diritto a percepire sussidi per un periodo da uno a sei mesi, a seconda dei casi, e cio' indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari. Per gli infortunati e per gli agenti in aspettativa valgono le norme di cui agli ultimi due capoversi dell'art. 24 del regolamento del personale (allegato A).
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