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Regio decreto 148/1931

Art. 15 — E' in facolta' della Cassa di soccorso, sempre che abbia le disponibilita', di provvedere con i propri mezzi …

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Art. 15. E' in facolta' della Cassa di soccorso, sempre che abbia le disponibilita', di provvedere con i propri mezzi al versamento alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali dei contributi stabiliti dal R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

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