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Regio decreto 1642/1930

Art. 92 — Art. 55 a 57 legge

ELI /it/regio-decreto/1930/11/13/1642/art/92parte di Regio decreto 1642/1930
Art. 92. (Art. 55 a 57 legge). In caso di contestazione sulle condizioni fisiche degli orfani di guerra assunti, o da assumere, presso le Amministrazioni dello Stato e degli enti di cui ai precedenti articoli, decide definitivamente uno speciale collegio medico, da nominarsi dal Ministero competente, chiamando a farne parte un sanitario delegato dall'Opera nazionale, salvo che il Ministero medesimo intenda avvalersi del collegio medico di cui all'art. 63, comma 3°, della legge 26 luglio 1929, n. 1397, ed all'art. 101 del presente regolamento.

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