Regio decreto 1642/1930
Art. 91 — Art. 55 a 57 legge
Art. 91. (Art. 55 a 57 legge). Su istanza degli orfani di guerra interessati, o dei loro legali rappresentanti, nonche' dell'Opera nazionale, possono essere annullati, in qualunque tempo, i provvedimenti di assunzione di personale, presso le Amministrazioni dello Stato e degli enti di cui ai precedenti articoli, non conformi al disposto degli articoli 55 a 57 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e 89 e 90 del presente regolamento.
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