Regio decreto 1642/1930
Art. 87 — Art. 33 a 44 legge
Art. 87. (Art. 33 a 44 legge). Il giudice, per gli atti di sua competenza, liquida, in base alle vigenti norme, le indennita' dovutegli e i rimborsi delle spese di viaggio e dimora, chiedendone il pagamento al Comitato provinciale, sull'apposito fondo stanziato nel relativo bilancio. Il Comitato vi provvede entro il limite del fondo stesso.
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