Regio decreto 1642/1930
Art. 86 — Art. 33 a 44 legge
Art. 86. (Art. 33 a 44 legge). Il giudice delle tutele, con un'unica relazione statistica, riferisce al Primo Presidente della Corte d'appello su tutto l'andamento del servizio, e sulla, applicazione della legge 26 luglio 1929, n. 1397, con le osservazioni e i rilievi che crede del caso. Copia di detta relazione e' da lui contemporaneamente comunicata al Prefetto della Provincia al Comitato provinciale.
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