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Regio decreto 1642/1930

Art. 7 — Art. 9 legge

ELI /it/regio-decreto/1930/11/13/1642/art/7parte di Regio decreto 1642/1930
Art. 7. (Art. 9 legge). Il Comitato provinciale provvede alla iscrizione dell'orfano nell'elenco generale della Provincia, in base agli atti comunicati dalla Commissione di vigilanza del Comune di residenza dell'orfano stesso, ed in base alle risultanze degli accertamenti che ritenga necessario di compiere, rivolgendosi alle competenti autorita', per comprovare l'avvenuta morte del genitore in dipendenza dello stato di guerra. Gli elementi raccolti devono risultare dal fascicolo personale relativo a ciascun orfano. Il Comitato provinciale provvede alla cancellazione dell'orfano dall'elenco generale, nei casi di morte, di trasferimento in Comune di altra Provincia od in una Colonia italiana, o di emigrazione all'estero, ed in ogni caso, in cui venga a risultare, da ulteriori accertamenti, l'insussistenza del diritto all'iscrizione. Nel caso di cancellazione per trasferimenti in Comune di altra Provincia od in una Colonia italiana, o per emigrazione all'estero, il Comitato provinciale che provvede alla cancellazione deve, nel termine di otto giorni da questa, darne notizia al Comitato provinciale, al Segretario generale della Colonia od al Regio console, nella cui giurisdizione l'orfano viene a trovarsi, in seguito al trasferimento od all'emigrazione. Delle deliberazioni adottate circa le iscrizioni e le cancellazioni, il Comitato provinciale da' immediato avviso alla Commissione Comunale di vigilanza interessata.

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