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Regio decreto 1642/1930

Art. 6 — Art. 9, 10 e 19 legge

ELI /it/regio-decreto/1930/11/13/1642/art/6parte di Regio decreto 1642/1930
Art. 6. (Art. 9, 10 e 19 legge). La formazione delle schede e la iscrizione nell'elenco, da parte di ciascuna Commissione di vigilanza, devono avvenire entro otto giorni da quello in cui sia stata accertata la residenza dell'orfano nel Comune. Dello schedario e dell'elenco comunale la Commissione deve subito trasmettere copia al Comitato provinciale ed al pretore del Mandamento. Deve pure trasmettere le notizie delle successive variazioni dell'elenco, nel termine di tre giorni dalla trascrizione del relativo atto nei registri dello stato civile, ovvero dall'acquistata cognizione del fatto che da' luogo alla variazione. Spetta al podesta' del Comune, presidente della Commissione di vigilanza, di stabilire le norme atte ad assicurare il necessario coordinamento di attivita' tra gli uffici comunali di stato civile e di anagrafe, e la Commissione stessa.

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