Regio decreto 1642/1930
Art. 68 — Art. 28 legge
Art. 68. (Art. 28 legge). Le informazioni riflettenti la vigilanza, il mantenimento, l'educazione, l'istruzione, la tutela e l'integrita' fisica e morale dell'orfano, e quelle riguardanti la condotta morale del rappresentante legale dell'orfano devono essere fornite dalle autorita' governative, dagli enti pubblici e dai direttori di istituti, oltre che al Comitato provinciale ed alla Commissione comunale di vigilanza, agli ispettori dell'Opera nell'esercizio delle loro funzioni.
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