Regio decreto 1642/1930
Art. 67 — Art. 3 e 47 lett. d
Art. 67. (Art. 3 e 47 lett. d) legge). Per l'autorizzazione all'accettazione di lasciti, l'avviso ai successibli ex legge, nelle forme prescritte dall'art. 3 del regolamento 26 luglio 1896, n. 361, per l'esecuzione della legge 21 giugno 1896, n. 218, e' dato, su richiesta dell'Opera nazionale, dal Prefetto della Provincia nel cui territorio si e' aperta la successione, anche se l'autorizzazione predetta debba essere concessa dal Capo del Governo, a norma dell'art. 3 della legge 26 luglio 1929, n. 1397. Ove trattisi del caso suindicato, nell'avviso e' precisato che ogni eventuale opposizione deve essere notificata, nei prescritti termini, al Capo del Governo. L'Opera nazionale, nel rimettere, al Capo del Governo, la domanda per l'autorizzazione predetta, unisce agli altri necessari documenti, il certificato della eseguita pubblicazione dell'avviso.
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