Regio decreto 1642/1930
Art. 65 — Art. 26 legge
Art. 65. (Art. 26 legge). I provvedimenti del Comitato nazionale e dei Comitati provinciali, contenenti violazioni di norme legislative o regolamentari, possono essere annullati, in qualunque tempo, su denuncia od anche di ufficio, rispettivamente dal Capo del Governo, sentito il Consiglio di Stato, o dal Prefetto, sentito il Comitato nazionale.
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