Regio decreto 1642/1930
Art. 64 — Art. 20 a 26 legge
Art. 64. (Art. 20 a 26 legge). Le deliberazioni del Comitato nazionale e quelle, in via di urgenza, della Giunta esecutiva, soggette ad approvazione del Capo del Governo, devono essere pubblicate, mediante affissione di una copia, per cinque giorni consecutivi, nell'albo dell'Opera nazionale. Le deliberazioni dei Comitati provinciali e quelle, in via d'urgenza, delle rispettive Giunte esecutive, soggette ad approvazione del Comitato nazionale, o riguardanti le iscrizioni nell'elenco generale degli orfani di guerra della Provincia e le cancellazioni dall'elenco medesimo, devono essere pubblicate, mediante affissione di una copia, per cinque giorni consecutivi, nell'albo della locale Prefettura. Un elenco sommario delle deliberazioni degli organi predetti, eccettuate quelle che riguardano esecuzione di provvedimenti approvati, deve essere comunicato, alla fine di ogni bimestre, dal Comitato nazionale o dai Comitati provinciali rispettivamente al Capo del Governo od al Comitato nazionale; i quali possono chiedere copia delle deliberazioni medesime per l'esercizio dei propri poteri di vigilanza. E' in facolta', d'altra parte, dei Prefetti di chiedere, ai Comitati delle rispettive Provincie, copia delle suindicate deliberazioni, per l'esercizio dei poteri di vigilanza che ad essi spettano.
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