Regio decreto 1642/1930
Art. 57 — Art. 51 e 53 legge
Art. 57. (Art. 51 e 53 legge). Per la compilazione del bilancio annuale di previsione, rispettivamente nel settembre o nell'ottobre dell'anno precedente a quello in cui si riferisce, il Comitato nazionale ed i Comitati provinciali si attengono alle norme degli articoli 19 a 23 del regolamento di contabilita' 5 febbraio 1891, n. 99, per l'esecuzione della legge 17 luglio 1890, n. 6972. L'avanzo od il disavanzo delle gestioni precedenti, da iscriversi nel bilancio stesso, e' desunto dai risultati del precedente consuntivo, con le variazioni derivanti dal risultato presumibile dell'esercizio in corso. A corredo dei bilanci dei Comitati provinciali deve essere allegato lo stato patrimoniale, quale risulta dall'ultimo periodo di gestione chiuso al 31 dicembre, ed un prospetto riassuntivo, indicante, per il detto esercizio, l'ammontare delle entrate accertate, distinguendo quelle proprie dai contributi riscossi sul fondo centrale per l'assistenza degli orfani di guerra, e l'ammontare delle spese accertate, distinguendo quelle patrimoniali, quelle sostenute per l'amministrazione e quelle per l'assistenza. Deve essere allegata, altresi', una relazione illustrativa delle variazioni tanto all'entrata che all'uscita, in confronto al bilancio di previsione del precedente esercizio, e delle entrate e delle spese nuove. Al bilancio del Comitato nazionale, oltre lo stato patrimoniale e la relazione illustrativa, deve essere unito un prospetto che riproduca, riassuntivamente, con le distinzioni di cui al precedente comma 3°, per ciascuno dei dipendenti organi provinciali, nelle Colonie ed all'estero, l'ammontare delle previsioni di entrata e di uscita, dal Comitato stesso approvato, per l'esercizio in corso. Per gli istituti speciali direttamente amministrati dai Comitati provinciali, sono compilati appositi e distinti bilanci da allegare a quelli dei Comitati medesimi, dei quali devono far parte integrale, mediante la iscrizione, fra, le contabilita' speciali, dei rispettivi totali delle entrate e delle spese.
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