Regio decreto 1642/1930
Art. 56 — Art. 50 legge
Art. 56. (Art. 50 legge). Agli effetti della liquidazione, esazione o pagamento, da parte dell'Opera, dell'importo di operazioni relative all'esercizio finanziario scaduto col 31 dicembre di ciascun anno, l'esercizio stesso si protrae sino alla fine del mese di febbraio dell'anno successivo.
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