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Regio decreto 1642/1930

Art. 51 — Art. 34, 42 e 48 lett. f

ELI /it/regio-decreto/1930/11/13/1642/art/51parte di Regio decreto 1642/1930
Art. 51. (Art. 34, 42 e 48 lett. f) legge). Delle pensioni o quote di pensioni spettanti agli orfani di guerra, amministrate dal Comitato provinciale ai sensi degli articoli 34, 42 e 48 lettera f) della legge 26 luglio 1929, n. 1397, deve essere tenuta una speciale contabilita' da unire per allegato al bilancio ed al conto del Comitato medesimo. Da tale contabilita' devono risultare la natura e l'importo degli investimenti delle somme esuberanti al mantenimento ed all'educazione dell'orfano.

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