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Regio decreto 1642/1930

Art. 50 — Art. 47 lett. f

ELI /it/regio-decreto/1930/11/13/1642/art/50parte di Regio decreto 1642/1930
Art. 50. (Art. 47 lett. f) e g) legge). I proventi dalla pubblicita' destinati al fondo centrale per l'assistenza degli orfani di guerra, nella misura stabilita dal Capo del Governo ai sensi dell'art. 47, lettera f), della legge 26 luglio 1929, n. 1397, devono essere versati, dalle competenti amministrazioni, al tesoriere dell'Opera nazionale, subito dopo l'approvazione dei consuntivi delle rispettive gestioni annuali, ed in ogni caso non oltre sei mesi dalla chiusura delle gestioni stesse. Per quanto si attiene al versamento dei contributi sindacali obbligatori, di cui alla lettera g) del sopracitato titolo 47, provvede, entro lo stesso termine, il Ministero delle corporazioni. Dell'eseguito versamento, l'Opera da' immediata comunicazione al Capo del Governo.

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