Regio decreto 1642/1930
Art. 4 — Art. 4 ed 8 comma b
Art. 4. (Art. 4 ed 8 comma b) legge). L'assistenza ai figli degli invalidi di guerra che non possono essere considerati orfani di guerra od equiparati, spetta all'«Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra», ai sensi e per gli effetti della legge 25 marzo 1917, n. 481, del relativo regolamento esecutivo 28 giugno 1917, n. 1158, e successive aggiunte e modificazioni.
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