Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1642/1930Art. 3
Regio decreto 1642/1930

Art. 3 — Art. 3 comma b legge

ELI /it/regio-decreto/1930/11/13/1642/art/3parte di Regio decreto 1642/1930
Art. 3. (Art. 3 comma b legge). Agli effetti dell'assistenza, la equiparazione agli orfani di guerra dei figli degli invalidi di guerra viventi ha luogo quando gli invalidi medesimi abbiano ottenuto, o risultino in condizioni di ottenere, per assoluta incapacita' a proficuo lavoro, la liquidazione della pensione od assegno rinnovabile di guerra di prima categoria. Per la determinazione della data in cui fu contratta o si aggravo', in dipendenza dello stato di guerra, l'infermita' del genitore, si applica, ove occorra, la norma di cui al comma ultimo dell'art. 2 del presente regolamento.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1642/1930 · fonte Normattiva ↗

← Art. 2 Art. 4 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.