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Regio decreto 1642/1930

Art. 33 — Art. 15 legge

ELI /it/regio-decreto/1930/11/13/1642/art/33parte di Regio decreto 1642/1930
Art. 33. (Art. 15 legge). Salve le disposizioni dell'art. 49 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e 42 del presente regolamento, relative alla concessione di sussidi dotali ad orfane di guerra nubende, il Comitato provinciale esercita l'azione di assistenza in favore degli orfani di guerra aventi attuale residenza nella Provincia. Il collocamento dell'orfano, a scopo di cura o di educazione, presso istituto avente sede in altra Provincia, non fa pero', cessare la competenza del Comitato provinciale entro la cui giurisdizione e' compreso il Comune di ultima residenza dell'orfano, salvi particolari accordi, tra quest'ultimo Comitato e quello, nella cui giurisdizione ha sede l'istituto, ai fini della tempestiva vigilanza sull'orfano ricoverato. Nel caso che fra diversi Comitati provinciali sorga contestazione circa l'onere dell'assistenza ad un orfano di guerra, che a tale assistenza abbia diritto, decide il Comitato nazionale, su ricorso di uno dei Comitati predetti o dei privati interessati. Contro la decisione del Comitato nazionale e' ammesso il ricorso al Capo del Governo, il cui provvedimento ha carattere definitivo.

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