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Regio decreto 1642/1930

Art. 32 — Art. 12 comma 1° legge

ELI /it/regio-decreto/1930/11/13/1642/art/32parte di Regio decreto 1642/1930
Art. 32. (Art. 12 comma 1° legge). E' in facolta' del Comitato nazionale di concedere direttamente ad orfani di guerra, sul fondo centrale dell'Opera, sovvenzioni individuali e borse di studio, ove le caratteristiche e l'importanza di esse ne facciano ravvisare opportuna l'erogazione, con piena uniformita' di criteri, da parte di unico organo centrale. Il Comitato puo' riservarsi, altresi', l'erogazione in tutto od in parte di diarie o compensi per speciali cure sanitarie di orfani, che si prevedano di elevato importo. Spetta al Comitato nazionale di procedere alla distinta periodica destinazione dell'assegno, devoluto in favore degli orfani di guerra, annesso alla medaglia d'oro al valor militare, conferita al Milite Ignoto. Le deliberazioni di massima su quanto forma oggetto dei primi due commi del presente articolo, e le deliberazioni sulla destinazione dell'assegno, di cui al terzo comma, sono sottoposte, dal Comitato nazionale, all'approvazione del Capo del Governo.

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