Regio decreto 1642/1930
Art. 26 — Art. 24 legge
Art. 26. (Art. 24 legge). In casi assolutamente eccezionali, per comprovate ed inderogabili esigenze di servizio, quando non sia possibile di provvedere al normale funzionamento degli uffici di segreteria dei Comitati provinciali mediante funzionari della locale Prefettura, puo' essere assunto, temporaneamente, presso i Comitati medesimi, personale avventizio, nel numero strettamente necessario, in base ad autorizzazione, caso per caso, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta, dell'organo centrale dell'Opera. Per tale assunzione hanno assoluta precedenza gli orfani di guerra. L'assunzione stessa ha carattere del tutto precario, dovendosi procedere al licenziamento degli avventizi appena si renda possibile la destinazione di funzionari della prefettura. La misura del compenso fisso mensile agli avventizi e' stabilita, caso per caso, dal Comitato provinciale, con deliberazione da approvarsi dal Comitato nazionale, tenuto conto della effettiva importanza e durata del lavoro. Nessun'altra retribuzione, sotto qualsiasi forma, puo' essere corrisposta al personale avventizio oltre il fisso anzidetto. Per la indennita' di licenziamento si applicano le norme legislative vigenti sul contratto d'impiego privato. Il compenso mensile e la indennita' predetti gravano sui fondi a disposizione dell'Opera.
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