Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1642/1930Art. 25
Regio decreto 1642/1930

Art. 25 — Art. 24 legge

ELI /it/regio-decreto/1930/11/13/1642/art/25parte di Regio decreto 1642/1930
Art. 25. (Art. 24 legge). Per i relativi servizi nella sede centrale, l'Opera puo' assumere, temporaneamente, personale subalterno avventizio, nel numero strettamente necessario, scegliendolo, a preferenza, fra gli orfani di guerra. La relativa retribuzione mensile, in misura non superiore a quella dell'analogo personale subalterno delle Amministrazioni dello Stato, grava sui fondi a disposizione dell'Opera.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1642/1930 · fonte Normattiva ↗

← Art. 24 Art. 26 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.