Regio decreto 1642/1930
Art. 17 — Art. 11, 14 e 26 legge
Art. 17. (Art. 11, 14 e 26 legge). Non possono far parte del Comitato nazionale e dei Comitati provinciali o, se ne fanno parte, ne e' revocata la relativa nomina, le persone contemplate nell'art. 25 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, quelle colpite da indegnita' morale o da incompatibilita' politiche e quelle che, in rapporto all'Opera nazionale ed agli enti di cui agli articoli 2 e 25 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 (n. 2, 4 e 5) della legge 18 luglio 1904, n. 390 e dall'art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 1° gennaio 1905, n. 12. Il componente che non interviene, senza giustificato motivo, a cinque sedute consecutive, e' revocato dall'incarico. Le cariche di presidente e vice-presidente del Comitato nazionale sono incompatibili con le cariche amministrative degli enti anzidetti. La medesima incompatibilita' sussiste nei riguardi dei presidenti e vice presidenti dei Comitati provinciali, in rapporto alle cariche amministrative di quelli, tra gli enti anzidetti, che svolgano la loro attivita' nella rispettiva Provincia.
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