Regio decreto 1642/1930
Art. 16 — Art. 11 e 14 legge
Art. 16. (Art. 11 e 14 legge). Alla rinnovazione ordinaria dei componenti il Comitato nazionale ed i Comitati provinciali devesi provvedere almeno un mese prima della scadenza del biennio di nomina. A tale uopo, almeno due mesi prima della scadenza dei componenti il Comitato nazionale, il Capo del Governo invita la Segreteria del Partito Nazionale Fascista a procedere, entro quindici giorni, alla designazione di cui all'articolo 15 del presente regolamento ed invita i Ministeri interessati, l'Ordinario militare, nonche' gli enti di cui alle lettere c) ad h) dell'art. 11 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, a designare, entro il termine predetto, i rispettivi delegati. I singoli Ministeri designano i propri delegati scegliendoli fra i dipendenti funzionari di grado non inferiore al sesto. Per gli enti suindicati provvedono alla designazione gli organi centrali esecutivi, con deliberazione da adottarsi secondo le norme dei rispettivi statuti. Per la rinnovazione dei componenti il Comitato provinciale, il Prefetto, almeno due mesi prima della relativa scadenza, promuove, dal Partito Nazionale Fascista, la designazione di cui all'art. 15 del presente regolamento, e dall'Ordinario militare e dagli organi centrali esecutivi degli enti di cui alle lettere c) ad h) dell'art. 14 della citata legge, la nomina dei rispettivi delegati. I membri scaduti del Comitato nazionale e dei Comitati provinciali restano in carica sino a che i successori non abbiano assunto l'ufficio. Nel caso di morte, di dimissioni o di revoca di affino dei componenti il Comitato nazionale ed i Comitati provinciali, devesi provvedere alla relativa-sostituzione nel termine di un mese dalla data in cui si e' verificata la vacanza.
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