Regio decreto 1642/1930
Art. 133 — Art. 65 legge
Art. 133. (Art. 65 legge). I conti dei Comitati provinciali statali, istituiti dalla legge 18 luglio 1917, n. 1143, e fusi nei Comitati provinciali dell'Opera nazionale, nonche' i conti dei Regi consoli e dei Segretari generali dei Governi delle Colonie, relativi a gestioni, precedenti alla data di entrata in vigore della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e non ancora definiti alla data stessa, sono approvati dal Capo del Governo. Spetta ai Prefetti delle provincie di deliberare i conti rimasti senza deliberazione dei predetti Comitati provinciali statali.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1642/1930 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.