Regio decreto 1642/1930
Art. 132 — Art. 69 legge
Art. 132. (Art. 69 legge). Le disposizioni della legge 6 dicembre 1925, n. 2137, per l'adozione degli orfani di guerra, si applicano agli orfani di guerra iscritti nell'elenco generale a norma della legge 26, luglio 1929, n. 1397, e del presente regolamento. Le funzioni attribuite dalla citata legge 6 dicembre 1925, n. 2137, ai Comitati provinciali ed ai giudici delle tutele, di cui alla abrogata legge 18 luglio 1917, n. 1143, sono esercitate dai Comitati provinciali dell'Opera nazionale e dai giudici delle tutele, istituiti con la predetta legge 26 luglio 1929, n. 1397.
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