Regio decreto 726/1930
Art. 18 — Secondo modalita' da stabilire con disposizioni ministeriali sara' accordato il beneficio della mezza retta g…
Art. 18. Secondo modalita' da stabilire con disposizioni ministeriali sara' accordato il beneficio della mezza retta gratuita: 1. Per titolo generale: a) a tutti gli allievi del primo anno di corso che siano in possesso dei titoli di studio prescritti per le ammissioni normali; b) agli allievi del secondo anno di corso che abbiano ottenuto la promozione a tale anno nella prima sessione di esami. 2. Per benemerenze di famiglia: a) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra, per una infermita' ascrivibile alle prime quattro categorie elencate nella tabella A annessa al Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Agli effetti di tale beneficio sono equiparati ai mutilati ed agli invalidi di guerra quelli divenuti tali nelle circostanze di cui al secondo comma del precedente art. 17; b) ai figli degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della M.V.S.N. e degli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, in sera vizio o a riposo; c) ai figli dei decorati dell'Ordine militare di Savoia e dei decorati di medaglia d'oro o d'argento al valor militare ed ai figli dei militari promossi per merito di guerra. 3. Per merito personale: a) agli allievi del primo anno che nel titolo di studio esibito abbiano riportato otto decimi al primo scrutinio; b) agli allievi del secondo anno promossi con media di sedici ventesimi nella prima sessione.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 726/1930 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.