Regio decreto 726/1930
Art. 17 — Agli orfani di guerra, agli orfani dei militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronauti…
Art. 17. Agli orfani di guerra, agli orfani dei militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, della M.V.S.N. e degli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato morti per causa di servizio, sara' accordato il beneficio dell'intera retta gratuita e la dispensa dalle spese di prima vestizione e dalla quota di manutenzione corredo. Agli effetti del beneficio suddetto sono equiparati ai morti per causa di servizio i deceduti nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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