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Regio decreto 967/1929

Art. 38 — (Art

ELI /it/regio-decreto/1929/04/25/967/art/38parte di Regio decreto 967/1929
Art. 38. (Art. 22 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3ª; art. 1 del R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1396). Il servizio dei depositi indicati nell'art. 29 e' regolato, in quanto li concerne, dal Codice di commercio e dalle leggi speciali sugli istituti di credito ed e' sottoposto alle tasse comuni; come lo sono gli atti per ogni sorta di impiego di capitali degli enti indicati all'art. 1.

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