Regio decreto 967/1929
Art. 37 — (Art
Art. 37. (Art. 21 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3ª; art. 1 del R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1396). Gli enti indicati all'art. 1 pagano la tassa di ricchezza mobile per i portatori dei libretti, salvo rivalsa, e la pagano inoltre sugli avanzi netti annuali. Nell'accertamento dei redditi di ricchezza mobile degli enti suddetti si seguono le norme dell'art. 61 della legge 21 agosto 1877, n. 4021 (serie 2ª).
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