Regio decreto 3458/1928
Art. 91 — Art. 24 del decreto Ministeriale 14 agosto 1925
Art. 91. (Art. 24 del decreto Ministeriale 14 agosto 1925). Ai caporali e soldati vincolati con rafferma o ferma speciale, che siano ammogliati o vedovi con prole, convivente ed a carico, minore od inabile al lavoro, e' concessa una indennita' speciale di lire 75 mensili, oltre una indennita' supplementare di lire 25 pure mensili per la moglie e per ogni figlio convivente ed a carico, minore o inabile al lavoro. L'indennita' di cui sopra e' ridotta a lire 30 per i militari provvisti di alloggio in natura, ferme restando le indennita' supplementari.
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