Regio decreto 3458/1928
Art. 90 — Lettere c
Art. 90. (Lettere c) e d) del § 103 dell'art. 1 del R. decreto 4 aprile 1912, n. 646, e nn. 3 e 4 dell'art. 26 del decreto Ministeriale 14 agosto 1925). La paga giornaliera dei caporali e soldati (eccettuati i musicanti ed i maniscalchi) e degli allievi carabinieri e' sospesa quando i predetti militari sono ricoverati in luoghi di cura, o in licenza di qualsiasi specie. Pero' durante le licenze per infermita' dipendenti da cause di servizio e' dovuto il seguente assegno giornaliero: L. 5 ai caporali e soldati (eccettuati i maniscalchi ed i musicanti); L. 8 agli allievi carabinieri. Lo stesso assegno e' dovuto ai predetti militari pei giorni di viaggio di andata e ritorno dalle licenze di qualsiasi specie. Nelle licenze per l'estero o per le colonie esso e' dovuto dalla sede di servizio alla stazione di confine o al porto di imbarco e viceversa.
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