Regio decreto 3458/1928
Art. 6 — Art. 156 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395
Art. 6. (Art. 156 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395). L'anzianita' di grado e' quella risultante dal decreto di nomina o promozione, dedotto il tempo trascorso nel grado stesso, che non viene computato ai fini dell'anzianita' di servizio. Per gli ufficiali trasferiti di ruolo, l'anzianita' di grado e' computata, agli effetti della determinazione dello stipendio, dalla data di nomina o promozione al grado stesso nel ruolo di provenienza, con le deduzioni di cui al comma precedente.
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