Regio decreto 3458/1928
Art. 5 — Art. 156 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395
Art. 5. (Art. 156 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395). Gli stipendi degli ufficiali sono determinati in base alla anzianita' di grado, oppure in base all'anzianita' di servizio da ufficiale se risulti piu' favorevole.
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