Regio decreto 3458/1928
Art. 57 — Art. 171, primo ed ultimo comma, del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395
Art. 57. (Art. 171, primo ed ultimo comma, del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395). Agli ufficiali di complemento e della riserva, richiamati in servizio, spetta la sola indennita' militare stabilita dalla tabella I annessa al presente testo unico. Agli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio ed agli ufficiali richiamati dal congedo provvisorio e dalla posizione ausiliaria, che siano ammogliati oppure vedovi con figli minori o inabili al lavoro, conviventi ed a carico, e' dovuto anche l'aumento di lire 2100 annue.
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