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Regio decreto 3458/1928

Art. 57 — Art. 171, primo ed ultimo comma, del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395

ELI /it/regio-decreto/1928/12/31/3458/art/57parte di Regio decreto 3458/1928
Art. 57. (Art. 171, primo ed ultimo comma, del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395). Agli ufficiali di complemento e della riserva, richiamati in servizio, spetta la sola indennita' militare stabilita dalla tabella I annessa al presente testo unico. Agli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio ed agli ufficiali richiamati dal congedo provvisorio e dalla posizione ausiliaria, che siano ammogliati oppure vedovi con figli minori o inabili al lavoro, conviventi ed a carico, e' dovuto anche l'aumento di lire 2100 annue.

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