Regio decreto 3458/1928
Art. 56 — § 73 regolamento assegni fissi, approvato con R. decreto 10 dicembre 1882
Art. 56. (§ 73 regolamento assegni fissi, approvato con R. decreto 10 dicembre 1882). Per gli ufficiali delle categorie in congedo, in caso di prima nomina o di richiamo in servizio, lo stipendio decorre dal giorno della presentazione al corpo. Nei ricollocamenti in congedo lo stipendio cessa dal giorno successivo a quello in cui ha termine il servizio dell'ufficiale. Lo stesso dicasi per gli ufficiali riassunti in servizio.
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