Regio decreto 3458/1928
Art. 38 — Art. 2 del R. decreto 24 agosto 1921, n. 1272
Art. 38. (Art. 2 del R. decreto 24 agosto 1921, n. 1272). Perdono il diritto alla razione foraggio gli ufficiali sospesi dall'impiego, collocati in disponibilita', in congedo provvisorio, in posizione ausiliaria, a riposo, o che per qualsiasi altra causa cessino dal servizio. Gli ufficiali collocati in aspettativa perdono il diritto alla razione foraggio quando la durata dell'aspettativa sia superiore a mesi quattro. La durata dell'aspettativa si computa, agli effetti della perdita al diritto alla razione foraggio, dalla decorrenza del provvedimento o dalla data di partecipazione di questo, se posteriore alla sua decorrenza.
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