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Regio decreto 3458/1928

Art. 37 — Art. 6 testo unico 14 luglio 1898, n. 380

ELI /it/regio-decreto/1928/12/31/3458/art/37parte di Regio decreto 3458/1928
Art. 37. (Art. 6 testo unico 14 luglio 1898, n. 380). Agli ufficiali, pei quali lo stipendio e' sospeso, e' pure sospeso il diritto alle razioni foraggio, fatta solo eccezione per gli ufficiali in licenza straordinaria per affari privati.

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