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Regio decreto 3458/1928

Art. 130 — Ai militari del soppresso Corpo invalidi e veterani sono dovuti gli assegni previsti dal R

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Art. 130. Ai militari del soppresso Corpo invalidi e veterani sono dovuti gli assegni previsti dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3098. La paga giornaliera per il grado di furiere maggiore e' di L. 13.

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