Regio decreto 3458/1928
Art. 129 — Art. 1, sesto comma, del R. decreto 18 settembre 1924, n. 1606
Art. 129. (Art. 1, sesto comma, del R. decreto 18 settembre 1924, n. 1606). Ai sottufficiali dei carabinieri Reali, riassunti in servizio dal riposo a senso del R. decreto 18 settembre 1924, n. 1606, per essere adibiti a lavori d'ufficio, sono dovuti lo stipendio e le indennita' spettanti ai sottufficiali delle altre armi e non quelli dell'arma propria.
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