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Regio decreto 3458/1928

Art. 117 — Art. 8 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, e art. 2 e 3 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284

ELI /it/regio-decreto/1928/12/31/3458/art/117parte di Regio decreto 3458/1928
Art. 117. (Art. 8 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, e art. 2 e 3 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284). Agli ufficiali in servizio permanente ed a quelli delle categorie in congedo e' concessa, agli effetti della determinazione dello stipendio: a) l'abbreviazione di due anni, se, al 1° aprile 1922, abbiano conseguito ricompense al valor militare per fatto di guerra, ovvero siano mutilati o invalidi di guerra ascritti alle prime sei categorie giusta la tabella annessa al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, o alle prime due giusta l'art. 100 del testo unico di legge sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70; b) l'abbreviazione di un anno, se, al 1° aprile 1922, abbiano conseguita la croce di guerra o abbiano riportato ferite in guerra, ovvero siano mutilati o invalidi di guerra ascritti alle ultime quattro categorie giusta la tabella indicata alla precedente lettera a), e alla terza categoria giusta l'art. 101 del testo unico predetto. In applicazione del presente articolo non puo' essere concessa che una sola delle abbreviazioni indicate, anche a coloro che si trovino in piu' di una delle cennate condizioni. Le ricompense al valore militare e la croce di guerra di cui alle precedenti lettere a) e b) valgono agli effetti del presente articolo anche quando la relativa pubblicazione sul Bollettino ufficiale sia posteriore al 1° aprile 1922.

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